Alcune aziende hanno cominciato a pretendere dai lavoratori stranieri - che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, richiedono la documentazione attestante l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso di validità - la certificazione della disponibilità, da parte del lavoratore, di un alloggio idoneo, conforme ai parametri previsti dalla legislazione provinciale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Questa pretesa nasce dalle ambiguità interpretative e soprattutto applicative delle norme che regolano il rapporto di lavoro con cittadini stranieri, in particolare dopo l’entrata in vigore del nuovo «Regolamento di attuazione».
Infatti:
a) E' vero che il nuovo «Regolamento di attuazione» (art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 - «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33, supplemento ordinario n. 17/L del 10 febbraio 2005) impone al lavoratore straniero - in caso di rinnovo di permesso di soggiorno o di instaurazione di un rapporto di lavoro con un nuovo datore - la stipulazione del contratto di soggiorno che contenga anche la dichiarazione del datore, sotto la propria responsabilità, che il lavoratore straniero dispone di un alloggio conforme ai parametri di idoneità alloggiativa, previsti dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
b) Le nuove norme, entrate in vigore il 25 febbraio 2006, non si applicano, però, ancora nella Provincia Autonoma di Trento, non essendo ancora istituito lo Sportello unico dell’Immigrazione che richiede una specifica modifica dello Statuto di Autonomia.
Questa specificità normativa provinciale sta diventando, comprensibilmente, causa di dannosi fraintendimenti con le aziende che, operando in ambiti territoriali extraprovinciali - e quindi già tenute ad applicare in quei territori la nuova disciplina – naturalmente tendono ad applicare – erroneamente - quelle disposizioni anche in Trentino.
La fondatezza della nostra interpretazione è confermata dal fatto che:
nell’elenco dei documenti richiesti dalla Questura di Trento ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno non viene indicato il contratto di soggiorno contenente la dichiarazione di disponibilità di un alloggio idoneo da parte del lavoratore straniero:
- è richiesta solo la documentazione che certifichi l’esistenza del rapporto di lavoro;
- la scheda di Cinformi (il Centro di informazione sull’immigrazione della Provincia Autonoma di Trento), sottolinea che «le comunicazioni previste nei confronti dello sportello unico per ora non devono essere effettuate»;
- non è nemmeno prevista la consegna a qualche Ente del contratto di soggiorno, il cui modello provinciale, del tutto diverso da quello ministeriale, non reca alcuna dichiarazione relativa alla disponibilità di un alloggio idoneo da parte del lavoratore.
Pertanto, in provincia di Trento non è ancora in vigore l’obbligo del lavoratore straniero di certificare la disponibilità di un alloggio idoneo quando si rinnova il permesso o, semplicemente, si cambia datore di lavoro.
Ufficio Lavoratori Immigrati Cgil del Trentino
20 maggio 2006