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Coronavirus: vademecum per i lavortori

Tutte le regole da seguire per limitare il rischio del contagio

CORONAVIRUS: VADEMECUM PER I LAVORATORI

Come mi comporto se:

1. CHIUDE TEMPORANEAMENTE L’AZIENDA PER PAURA DEL CONTAGIO:
Il Trentino non è una zona rossa nelle quali per legge si è stabilito lo stop alle attività lavorative, di conseguenza se il datore di lavoro sceglie di chiudere l’azienda per esigenze precauzionali al lavoratore è dovuta comunque la retribuzione.
Per le società private che lavorano in regime di appalto negli istituti scolastici e rispetto al quale vi è attualmente fino al 15 marzo la chiusura prevista dalla legge, laddove non abbiano diritto di accedere alla CIG è possibile chiedere il Fondo Trentino di solidarietà Inps, che assicura ai lavoratori un assegno sociale pari all'80% della retribuzione.


2. IL DATORE DI LAVORO MI CHIEDE DI SVOLGERE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA CON SMART WORKING DA CASA
Se il datore di lavoro mi chiede di svolgere l’attività aziendale fuori dall’unità produttiva non posso rifiutare lo svolgimento della prestazione (sempre che ci siano tutti gli altri requisiti per lo smart working anche di sicurezza del luogo di lavoro) in caso contrario rischio provvedimenti disciplinari.

3. IL DATORE DI LAVORO MI CHIEDE DI STARE A CASA PER PAURA CHE POSSA CONTAGIARE I COLLEGHI DI LAVORO
Il datore di lavoro lo può fare se nei miei confronti vi è un obbligo di quarantena stabilito dai presidi sanitari, in questo caso potrò chiedere la malattia. Se tuttavia tale certificazione di quarantena non vi è dovrò con un fax dichiarare all’azienda di essere disponibile a lavorare ed il datore di lavoro in questo caso sarà obbligato a pagarmi la retribuzione anche se non mi riammette a lavoro.

4. POSSO STARE A CASA PER “TIMORE” DI CONTAGIO?
Se rimango a casa per “timore” di essere contagiato e per mia scelta risulto assente ingiustificato dal luogo di lavoro e posso essere destinatario di provvedimenti disciplinari, in questo caso sarebbe opportuno chiedere al datore di lavoro le ferie.

5. POSSO STARE A CASA PER ACCUDIRE I FIGLI IN SOSPENSIONE SCOLASTICA?
Se ho necessità di accudire i figli vista la sospensione dei servizi scolastici e dell’infanzia fino al 15 marzo 2020 posso rimanere a casa solo chiedendo i congedi parentali, possibili fino a quando mio figlio ha 12 anni.
In questo caso al posto della retribuzione mi viene pagata un’indennità pari al 30% della retribuzione fino ai 6 anni del bambino, dai 6 anni ed 1 giorno e fino agli 8 anni del bambino viene pagata la stessa indennità solo se ci sono dei requisiti di reddito previsti dalla legge, se il bambino ha dagli 8 anni e 1 giorno ai 12 anni il congedo non è retribuito.
Al posto del congedo posso chiedere al datore la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (massimo al 50% dell’orario), al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante.
Si consiglia per proporre domanda di congedo e maggiori informazioni di rivolgersi al Patronato Inca Cgil.

IN ALLEGATO IL FILE IN PDF




 

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