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EMERGENZA CORONAVIRUS, L'INDENNITA’ di 600 EURO PER I LAVORATORI

Domande per via telematica dal 1° aprile.

Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto delle indennità speciali per alcune tipologie di lavoratori le cui attività stanno subendo gli effetti negativi dell’emergenza coronavirus. Si tratta di un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020. Si riportano sotto diverse tipo categorie di lavoratori interessati così come illustrate nel messaggio dell’Inps n. 1288 del 20 marzo 2020.

La domanda può essere inoltrata a partire dal 1° aprile per via telematica, tramite pin Inps. Chi non è in possesso del codice pin personale Inps può farne richiesta con procedura semplificata e seguire le indicazioni riportate a questo link.

Chi ha bisogno di supporto per la presentazione della domanda può contattare il Patronato Inca allo 0461 040 111 o scrivendo a accoglienza@cgil.tn.it o la propria categoria sindacale.

 

INDENNITÀ COVID 19

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:

✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;

✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

 

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

✓ Artigiani

✓ Commercianti

✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

 

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari). Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

 

Indennità lavoratori agricoli

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché: o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; o non siano titolari di pensione.

 

Indennità lavoratori dello spettacolo A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: o almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; o detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

IMPORTANTE Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

 

 

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