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Agricoltura e agroindustria, tutele e sicurezza anche per i somministrati e atipici

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L’emergenza sanitaria dovuta al COVID19 impone di avere una particolare attenzione alla salute e sicurezza a partire dai luoghi di lavoro.
È fondamentale che le aziende applichino alla lettera quanto previsto dai vari decreti governativi e dal protocollo sottoscritto da CGIL, CISL e UIL e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, anche se per ottenere ciò sarannonecessari periodi di sospensione e/o riduzione delle attività lavorative. Il DPCM del 22 marzo fa esplicito riferimento all'applicazione del Protocollo da parte delle imprese la cui attività non è sospesa, come tutta la filiera dell'agricoltura e dell'agroalimentare.
Qualora siano necessarie iniziative di lotta è fondamentale la partecipazione di tutte e tutti indipendentemente dalla tipologia di contratto, l’obiettivo deve essere la tutela della salute, del lavoro e del reddito.
Per questo i delegati e le strutture territoriali di FLAI e NIdiL sono in prima linea per garantire a tutti i lavoratori, con contratto diretto, in somministrazione o atipico che operano nei settori dei dell’agricoltura e dell’industria agroalimentare, affinché il lavoro venga svolto in sicurezza.
Ammortizzatori sociali e reddito. Nello specifico, i lavoratori somministrati che lavorano nel settore agroindustriale quando vi è l'apertura di ammortizzatori sociali per i diretti, hanno diritto ad accedere agli ammortizzatori sociali previsti dal sistema della bilateralità che complessivamente offrono le stesse tutele dei lavoratori diretti tramite il trattamento di integrazione salariale.
Analogamente i lavoratori somministrati impiegati nel settore agricolo sono equiparati in termini di tutele agli otd direttamente assunti dalle aziende agricole.
Sono inaccettabili eventuali iniziative unilaterali delle agenzie di utilizzo ferie, permessi non retribuiti o addirittura richiesta di dimissioni.
Per i contratti a termine in scadenza e non rinnovati si lavorerà per la continuità occupazionale alla ripresa delle produzioni. In ogni caso in caso di scadenza contrattuale c’è il diritto alle prestazioni di sostegno al reddito fino 1000 euro previste dalla bilateralità di settore tramite Formatemp. SCARICA IL VOLANTINO ALLEGATO

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